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NOTIZIARIO MDL Borgo de'greci
ARCHIVIO: 2013
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FEBBRAIO 2015
09.02.2015 (sperimentale) INFORMAZIONI FEBBRAIO 2015 messaggio #1 Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
 

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile.
 
Circolare: SCARICA

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori
domestici.
Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione.

Circolare: SCARICA

Fondo di solidarietà alternativo bilaterale dell'artigianato

A giorni sarà siglato il regolamento per il funzionamento del Fondo di solidarietà alternativo bilterale dell'artigianato. E' un passo molto importante per la futura implementazione di funzioni e poteri in capo agli enti bilaterali che potranno erogare prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti di  tutte le imprese artigiane non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, e tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie degli associati di diritto ad FSBA, egualmente noncoperte dalla normativa in materia di integrazione salariale.

I canali di approvvigionamento delle risorse potranno essere riferiti all'INPS regionale o all' Ente Bilaterale.

La contribuzione a FSBA è definita dal punto 1 dell’Accordo Interconfederale del 29 novembre 2013.

MAGGIO 2014
20.05.2014 (sperimentale) INFORMAZIONI MAGGIO 2014 messaggio #1
ENTE BILATERALE METALMECCANICA CONFAPI - EBM

UNIONMECCANICA CONFAPI  e FIOM CGIL hanno inteso dare piena applicazione a quanto previsto dal nuovo articolo del CCNL del 29 luglio 2013 “Diritto alle prestazioni della Bilateralità” e con accordo raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito l’EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici).

Tale Ente bilaterale è autonomo rispetto all'Ente bilaterale Confapi (OPCN/ENFEA) anche se i costi contrattuali della cosiddetta "bilateralità" sono identici.

Presso l'E.B.M. sono istituiti, con decorrenza 1° novembre 2013, i seguenti fondi:

  • Fondo Sicurezza Metalmeccanici
  • Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici
  • Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici

Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico
La contribuzione complessiva annuale che le imprese aderenti alla bilateralità sono tenute a versare va quindi da un minimo di € 57,00 per ogni lavoratore, ad un massimo di € 72,00 per ogni lavoratore.

In caso di mancata adesione alla "bilateralità", l'azienda è tenuta:
a corrispondere ai lavoratori un importo forfetario denominato "elemento aggiuntivo alla retribuzione" (E.A.R.), pari a € 25 mensili per 13 mensilità, non riassorbibile, che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il solo trattamento di fine rapporto (T.F.R.);
a corrispondere direttamente in favore dei lavoratori le prestazioni equivalenti a quelle erogate dal cosiddetto "sistema bilaterale".
Nel Verbale di accordo le parti sociali hanno definito le seguenti modalità di versamento:
versamento con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. In attesa del perfezionamento dell'iter burocratico per il pagamento mediante mod. F24 i versamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario;
il versamento relativo alle mensilità arretrate dell'anno 2013 (periodo 1° giugno 2013 - 31 ottobre 2013) dovrà invece essere effettuato mediante bonifico bancario in due rate di pari importo: la prima entro il 31 gennaio 2014 e la seconda entro il 31 maggio 2014. Contestualmente all'avvio dei versamenti mensili, nel mese di gennaio 2014 verranno versate anche le quote di novembre e dicembre 2013.

Verbale di accordo EBM 15.11.13  : Scarica

Comunicato costituzione Ente Bilaterale Metalmeccanici
: Scarica

Chiarimento su versamenti Ente Bilaterale Metalmeccanici – E.B.M. - Scarica

ENTE BILATERALE FEDERAMBIENTE FASDA

Nell'ambito di quanto previsto dal CCNL Federambiente 17 giugno 2011, dal CCNL FISE/Assoambiente 21 marzo 2012 e dai successivi accordi in merito all'oggetto, si è concretizzato l'iter per l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa per l'intero comparto dei servizi ambientali a favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno sia a tempo parziale), non in prova, compresi gli apprendisti.

Finanziato da un contributo trimestrale, a carico delle imprese, di € 42,50 per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, sia a tempo pieno che parziale.
Successivamente, le parti stipulanti avevano, poi, costituito il Comitato Paritetico a cui era stato demandato il compito di coordinare la fase di avvio del costituendo sistema e, in particolare, di fornire alle parti stipulanti il parere consultivo in ordine alla scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del predetto sistema.
Inoltre, era stato deciso di sospendere il versamento già previsto in concomitanza con la corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio 2013. Ciò determinato dalla necessità di concordare, preliminarmente, la scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del sistema di assistenza sanitaria integrativa con l’impegnano di costituire un Fondo autonomo nazionale dell’intero comparto dei servizi ambientali nei quali trovano applicazione sia  il CCNL Federambiente che il CCNL FISE Assoambiente.

Così come previsto dai CCNL di settore vigenti, sarà finanziato da un contributo per ogni lavoratore dipendente totalmente a carico delle imprese di € 170 annui, suddiviso in quattro rate trimestrali di € 42,50 (1 aprile – 1 luglio – 1 ottobre – 1 gennaio), relative il trimestre precedente.

Il contributo annuale per il 2014 sussisterà per l’intero importo (€170) e dovrà essere versato a partire con la scadenza del 1 aprile 2014, senza nessun frazionamento per la minor prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti.
In caso di mancato versamento dei suddetti contributi, è in capo all’azienda la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie.

Tuttavia, momentaneamente le aziende dovranno procedere all’accantonamento delle somme previste, finalizzate a finanziare il predetto sistema in quanto, per l’operatività dell’erogazione delle prestazioni, il Fondo dovrà completare l’iter burocratico che prevede l’iscrizione del fondo FASDA all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute e la stipula della convenzione assicurativa per la gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.
Inoltre, le spese necessarie per l’avvio di FASDA saranno sostenute da un contributo ordinario “una tantum” di € 2 per ogni lavoratore a cui si applica il CCNL Federambiente e il CCNL FISE/Assoambiente, il cui ammontare dovrà essere versato nelle modalità comunicate dal Fondo alle aziende.

Statuto : Scarica

Protocollo di intesa: Scarica




DETASSAZIONE 2014 / Credito “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”
Confermato l'impianto per la detassazione della retribuzione di produttività del 2013, aumenta l'imponibile a tassazione agevolata a 3000 €. Pubblichiamo a corredo dell'accordo interconfederale Coonfindustria il testo del DPCM ed alcune circolari esplicative in particola re la 15/2013 AE che definisce la retribuzione assogettabile ad imposta agevolata e la circolare 9/2014 che indica come il reddito da detassazione non concorre a far reddito per beneficiare del credito fiscale.


DPCM 19.2.2014 pubblicato in GU il 29.04.2014: scarica
Circolare 15 del 03.04.2013: Scarica
Circolare  9 del 14.05.2014: Scarica

OTTOBRE 2013
9.10.2013 (sperimentale) INFORMAZIONI OTTOBRE 2013 messaggio #1
CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO AI VERSAMENTI AGLI ENTI BILATERALI
ENFEA e OPNC

Circolare 07.10.2013 CONFAPI

Con il rinnovo dei CCNL CONFAPI:
- CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI per i lavoratori addetti alla piccola e media industria
metalmeccanica ed alla installazione di impianti, Accordo di rinnovo del 29 luglio 2013
In relazione a quanto stabilito nel CCNL relativamente all’articolo “Diritto alle prestazioni della
bilateralità”, Uniomeccanica - Confapi e Fiom - Cgil hanno concordato di programmare un
incontro entro il corrente mese di ottobre per approfondire i contenuti dell’articolo al fine di
tenere conto delle specificità del settore metalmeccanico invitando le aziende a non eseguire
ancora i versamenti previsti a favore della bilateralità in attesa del programmato incontro.
Resta confermata la corresponsione degli aumenti contrattuali secondo le modalità e gli importi
già definiti nell’ipotesi di accordo.
- CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria dei settori
chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, accordo di
rinnovo del 25 luglio 2013
- CCNL UNIGEC UNIMATICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria della
comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, accordo di rinnovo
del 29 luglio 2013
gli Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL in materia di strumenti
bilaterali sono diventati parte integrante degli stessi rendendo di fatto operativi gli enti bilaterali
ENFEA e OPNC.
E’ stata così definita la misura della contribuzione mensile per la bilateralità a carico delle aziende
che applicano i CCNL Confapi:
OPNC:
a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI”
ü 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
ü 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS
ENFEA:
b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”
ü 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo
dell’Apprendistato;
ü 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore;
c. “Fondo sostegno al reddito”
ü 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare
integrativo degli strumenti previsti per legge ;
d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”
ü 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e
delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle
attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale
di secondo livello


Fonte CONFAPI: scarica



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : contratto a tempo determinato e intervalli temporali

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 31/0005426 del 4 ottobre 2013, con la quale risponde ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra 2 contratti a termine.

In particolare, il ministero è intervenuto sulla validità della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell'intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni. Questi accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli tra contratti a termine. Oggi, viceversa, gli accordi risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013) che ha ridotto lo "stop and go" a 10 e 20 giorni.

Fonti MLPS, NORMATTIVA: scarica



INPS: incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età


L'INPS, con la circolare n. 139 del 27 settembre 2013, illustra le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori "over 50" e di donne di qualunque età  (previsto dall’articolo 4, commi 8-11, Legge 92/2012).

Fonte INPS:  la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 scarica |  il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 scarica | circolare n. 139 del 27 settembre 2013 scarica |


SETTEMBRE 2013 torna su
19.092013 (sperimentale) INFORMAZIONI SETTEMBRE 2013 messaggio #1
BILATERALITA' PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Circolare 121/2013

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale

Fonte INPS: scarica| convenzione INPS ENFEA : scarica

RISOLUZIONE n°51/E 15 LUGLIO 2013

Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei
contributi a favore dell’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la
Formazione e l’Ambiente

Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE:  scarica



Circolare 87/2013

Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale OPNC (Organismo paritetico Nazionale CONFAPI) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.

Fonte INPS: scarica

RISOLUZIONE n°30/E 9 maggio 2013

Istituzione della causale contributo per il versamento, mediante modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale OPNC Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI

Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE: scarica
APRILE 2013
15.04.2013 (sperimentale) INFORMAZIONI APRILE 2013 messaggio #1
DETASSAZIONE

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 22 gennaio 2013, con le modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.

fonte Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: qui | scarica

La circolare sulla Detassazione 2013

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha definito l'ambito di applicazione del DPCM 22 gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività.

fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Socali: qui | scarica


DECONTRIBUZIONE 2012

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, il Decreto con la determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

fonte Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: qui | scarica


Agenzia delle Entrate: deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente

 

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2013, fornisce un quadro relativamente alla deducibilità analitica dalle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa alle spese per il personale dipendente - Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

fonte Agenzia delle Entrate: qui |
 MARZO 2013
19.03.2013 (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #3 INPS: conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982


L'INPS, con il messaggio n. 3678 del 1° marzo 2013, comunica che, fermo restando quanto affermato nella circolare n. 151/2012, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno.

A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti.
fonte: INPS



Agenzia delle Entrate: responsabilità solidale dell’appaltatore - ulteriori chiarimenti

 

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore, così come prevista dall'articolo 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 2012 (c.d. "Decreto Crescita").



la circolare n. 2 del 1° marzo 2013

fonte: Agenzia delle entrate


agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale : APPRENDISTATO

Qualsiasi forma di apprendistato (professionalizzante, ad alta formazione, per il diritto – dovere all’istruzione e formazione, ex lege n. 196/1997) prevista dal nostro ordinamento “gode” dei medesimi incentivi  che, per chiarezza di esposizione possono così sintetizzarsi, a prescindere dalle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale:

Incentivi di natura contributiva

L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali cui, ovviamente, va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84%.

Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti inferiore a nove l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno.

Il riferimento al numero pari o inferiore alle nove unità (il computo va fatto sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole unità) fa sì che, ai fini del calcolo debbano essere compresi (circolare INPS n. 22/2007):

a)      i dirigenti;

b)      gli assunti con contratto a tempo indeterminato;

c)      gli assunti con contratto a tempo determinato;

d)      i lavoranti a domicilio;

e)      i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000);

f)      i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) vanno esclusi dal computo nell’ipotesi in cui vengano computati i loro sostituti.

g)     i lavoratori intermittenti vanno computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003)

 

Sono esclusi dal computo numerico:

 

a)      gli apprendisti;

b)      gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003;

c)      gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991;

d)      i lavoratori somministrati  dalle Agenzie del Lavoro;

e)      i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del D.L.vo n. 81/2000;

Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità.

In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi: ovviamente, la prosecuzione del rapporto deve essere con la qualifica  (o la qualificazione) ottenuta con l’apprendistato e non con una qualifica diversa, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010.

Per completezza di informazione è opportuno ricordare come la Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 28 novembre 1973 abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali nella parte in cui esclude gli apprendisti dalla applicabilità nei loro confronti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13. La Consulta ha precisato che “la dichiarazione di illegittimità va limitata al solo licenziamento effettuato nel corso del rapporto di apprendistato, giacchè, una volta che questo si sia esaurito, il datore di lavoro resta libero di assumere o meno l’ex apprendista e di stringere con lui un normale rapporto di lavoro o di dare la disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c.”.

Aggiornamento dovuto all'articolo 22, comma 1, della c.d. Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 2011)

a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%). L’utilizzazione della parola “sgravio” sembrerebbe far presumere, ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro e dell’INPS, un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008 quando si sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti fosse il frutto di una politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre assunzioni (v. lavoratori in mobilità) ove è richiesto il DURC e l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello. Per il calcolo numerico dei dipendenti si ritiene opportuno ricordare come in passato (e si ritiene anche oggi) debbano essere esclusi i soggetti  in forza con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati o i lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno considerati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti  con lavoro intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003).. La disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991

Incentivi di natura economica

L’apprendista può essere retribuito (art. 53 del D.L.vo n. 276/2003) per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”. C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello.

Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un “modus” già presente, in passato, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 2003, e conservato in alcuni CCNL (es. edilizia del settore artigiano).

Incentivi di natura normativa

Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione. Ovviamente ci sono delle eccezioni che, però, debbono essere previste da disposizioni imperative: è il caso, ad esempio, dell’art. 1 della legge n. 223/1991 il quale, nel calcolo medio della base numerica necessaria per la verifica dell’ampiezza aziendale, ai fini dell’applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria o dei contratti di solidarietà difensivi del settore industriale, ricomprende gli apprendisti, pur escludendoli dal beneficio.

Un ulteriore incentivo di natura normativa può anche considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di assunzione : esso è stato fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età), sicchè un contratto di apprendistato può, legittimamente, iniziare alle soglie dei trenta anni e concludersi magari, dopo quattro anni.

Tra gli incentivi di natura normativa possono, in un certo senso, ricollegarsi anche le norme (art. 49, comma 5 ter, del D.L.vo n. 276/2003) che consentono, a determinate condizione, alle aziende di poter far svolgere la formazione, senza alcuna contribuzione pubblica, all’interno della propria struttura o in una struttura sotto il loro controllo, nel rispetto della contrattazione collettiva. Questa disposizione, tuttavia, è stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 176/2010, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome che in materia di formazione professionale hanno una loro competenza costituzionale primaria.

Incentivi di natura fiscale

Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.

Fonte: dplmodena
12.03.2013 (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #2 1) Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 11 marzo 2013, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.

2) benefici contributivi e assunzione ex dipendente interpello n. 9 del 8 marzo 2013 La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui nuove assunzioni.
12.03.2013 (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #1 Incentivi per l’assunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese: Varato dal Ministro Fornero un decreto che prevede l’erogazione di 190 euro mensili.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, comunica che, in attuazione dell’impegno a suo tempo assunto in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di incentivazione all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), ha varato un decreto che prevede specifici premi per l’assunzione di tali lavoratori. In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro. Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere «spiazzati» nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti." fonte: qui
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