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09.02.2015 | (sperimentale) INFORMAZIONI FEBBRAIO 2015 messaggio #1 | Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nel corso del 2015 ai sensi
dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23
dicembre 2014, n. 190. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo introdotto della Legge n. 190/2014, articolo unico, commi 118 e seguenti allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile. Circolare: SCARICA Importo dei contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori Circolare: SCARICA Fondo di solidarietà alternativo bilaterale dell'artigianato A giorni sarà siglato il regolamento per il funzionamento del Fondo di solidarietà alternativo bilterale dell'artigianato. E' un passo molto importante per la futura implementazione di funzioni e poteri in capo agli enti bilaterali che potranno erogare prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti di tutte le imprese artigiane non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati, e tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie degli associati di diritto ad FSBA, egualmente noncoperte dalla normativa in materia di integrazione salariale. I canali di approvvigionamento delle risorse potranno essere riferiti all'INPS regionale o all' Ente Bilaterale. La contribuzione a FSBA è definita dal punto 1 dell’Accordo Interconfederale del 29 novembre 2013. |
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20.05.2014 | (sperimentale) INFORMAZIONI MAGGIO 2014 messaggio #1 |
ENTE BILATERALE
METALMECCANICA CONFAPI - EBM
UNIONMECCANICA CONFAPI e FIOM CGIL hanno inteso dare piena applicazione a quanto previsto dal nuovo articolo del CCNL del 29 luglio 2013 “Diritto alle prestazioni della Bilateralità” e con accordo raggiunto in data 15 novembre 2013 hanno costituito l’EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici). Tale Ente bilaterale
è autonomo rispetto all'Ente bilaterale Confapi (OPCN/ENFEA)
anche se i costi contrattuali della cosiddetta
"bilateralità" sono identici.
Osservatorio della
Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico Verbale
di accordo EBM 15.11.13 : Scarica
ENTE BILATERALE FEDERAMBIENTE FASDA Nell'ambito di quanto previsto dal CCNL Federambiente 17 giugno 2011, dal CCNL FISE/Assoambiente 21 marzo 2012 e dai successivi accordi in merito all'oggetto, si è concretizzato l'iter per l'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa per l'intero comparto dei servizi ambientali a favore dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (sia a tempo pieno sia a tempo parziale), non in prova, compresi gli apprendisti.Finanziato da un contributo trimestrale, a carico delle imprese, di € 42,50 per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non in prova, compreso il personale apprendista, sia a tempo pieno che parziale. Successivamente, le parti stipulanti avevano, poi, costituito il Comitato Paritetico a cui era stato demandato il compito di coordinare la fase di avvio del costituendo sistema e, in particolare, di fornire alle parti stipulanti il parere consultivo in ordine alla scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del predetto sistema. Inoltre, era stato deciso di sospendere il versamento già previsto in concomitanza con la corresponsione della retribuzione relativa al mese di luglio 2013. Ciò determinato dalla necessità di concordare, preliminarmente, la scelta della forma organizzativa con la quale operare la gestione del sistema di assistenza sanitaria integrativa con l’impegnano di costituire un Fondo autonomo nazionale dell’intero comparto dei servizi ambientali nei quali trovano applicazione sia il CCNL Federambiente che il CCNL FISE Assoambiente. Così come previsto dai CCNL di settore vigenti, sarà finanziato da un contributo per ogni lavoratore dipendente totalmente a carico delle imprese di € 170 annui, suddiviso in quattro rate trimestrali di € 42,50 (1 aprile – 1 luglio – 1 ottobre – 1 gennaio), relative il trimestre precedente. Il contributo annuale per il 2014 sussisterà per l’intero importo (€170) e dovrà essere versato a partire con la scadenza del 1 aprile 2014, senza nessun frazionamento per la minor prestazione lavorativa dei lavoratori dipendenti. In caso di mancato versamento dei suddetti contributi, è in capo all’azienda la piena responsabilità verso i lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie. Tuttavia, momentaneamente le aziende dovranno procedere all’accantonamento delle somme previste, finalizzate a finanziare il predetto sistema in quanto, per l’operatività dell’erogazione delle prestazioni, il Fondo dovrà completare l’iter burocratico che prevede l’iscrizione del fondo FASDA all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi presso il Ministero della Salute e la stipula della convenzione assicurativa per la gestione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Inoltre, le spese necessarie per l’avvio di FASDA saranno sostenute da un contributo ordinario “una tantum” di € 2 per ogni lavoratore a cui si applica il CCNL Federambiente e il CCNL FISE/Assoambiente, il cui ammontare dovrà essere versato nelle modalità comunicate dal Fondo alle aziende. Statuto : Scarica Protocollo di intesa: Scarica ![]() DETASSAZIONE 2014 / Credito “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati” Confermato
l'impianto per la detassazione della retribuzione di
produttività del 2013, aumenta l'imponibile a tassazione
agevolata a 3000 €. Pubblichiamo a corredo dell'accordo
interconfederale Coonfindustria il testo del DPCM ed alcune circolari
esplicative in particola re la 15/2013 AE che definisce la retribuzione
assogettabile ad imposta agevolata e la circolare 9/2014 che indica
come il reddito da detassazione non concorre a far reddito per
beneficiare del credito fiscale.
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9.10.2013 | (sperimentale) INFORMAZIONI OTTOBRE 2013 messaggio #1 |
CIRCOLARE
ESPLICATIVA IN MERITO AI VERSAMENTI AGLI ENTI BILATERALI
ENFEA e OPNC Circolare
07.10.2013 CONFAPI
Con il rinnovo dei CCNL CONFAPI: - CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione di impianti, Accordo di rinnovo del 29 luglio 2013 In relazione a quanto stabilito nel CCNL relativamente all’articolo “Diritto alle prestazioni della bilateralità”, Uniomeccanica - Confapi e Fiom - Cgil hanno concordato di programmare un incontro entro il corrente mese di ottobre per approfondire i contenuti dell’articolo al fine di tenere conto delle specificità del settore metalmeccanico invitando le aziende a non eseguire ancora i versamenti previsti a favore della bilateralità in attesa del programmato incontro. Resta confermata la corresponsione degli aumenti contrattuali secondo le modalità e gli importi già definiti nell’ipotesi di accordo. - CCNL UNIONCHIMICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria dei settori chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro, accordo di rinnovo del 25 luglio 2013 - CCNL UNIGEC UNIMATICA CONFAPI per i dipendenti della piccola e media industria della comunicazione, dell’informatica, dei servizi innovativi e della microimpresa, accordo di rinnovo del 29 luglio 2013 gli Accordi Interconfederali sottoscritti tra CONFAPI e CGIL, CISL e UIL in materia di strumenti bilaterali sono diventati parte integrante degli stessi rendendo di fatto operativi gli enti bilaterali ENFEA e OPNC. E’ stata così definita la misura della contribuzione mensile per la bilateralità a carico delle aziende che applicano i CCNL Confapi: OPNC: a. “Fondo Sicurezza PMI CONFAPI” ü 1,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende prive del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; ü 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore dovuto dalle aziende con RLS ENFEA: b. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI” ü 0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato; ü 0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore; c. “Fondo sostegno al reddito” ü 2,33 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge ; d. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro” ü 0,66 euro mensili per 12 mensilità, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello Fonte CONFAPI: scarica ![]() Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali : contratto a tempo determinato e
intervalli temporali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la nota prot. n. 31/0005426 del 4 ottobre 2013, con la quale risponde ad alcuni quesiti pervenuti in materia di intervalli temporali tra 2 contratti a termine. In particolare, il ministero è intervenuto sulla validità della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ha ridotto la durata degli intervalli a 20 e 30 giorni, in deroga alla precedente formulazione che prevedeva una durata ordinaria dell'intervallo tra contatti di 60 e 90 giorni. Questi accordi vanno contestualizzati nel quadro normativo previgente (Legge n. 92/2012), che aveva allungato notevolmente la durata degli intervalli tra contratti a termine. Oggi, viceversa, gli accordi risultano superati dal più recente intervento normativo (Legge n. 99/2013) che ha ridotto lo "stop and go" a 10 e 20 giorni. Fonti MLPS, NORMATTIVA: scarica ![]() INPS: incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età L'INPS,
con la circolare n. 139 del 27 settembre 2013, illustra le
modalità operative cui le aziende agricole dovranno
attenersi al
fine di denunciare lavoratori "over 50" e di donne di qualunque
età (previsto dall’articolo 4, commi
8-11, Legge
92/2012).
Fonte INPS: la circolare n. 111 del 24 luglio 2013 scarica | il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 scarica | circolare n. 139 del 27 settembre 2013 scarica | |
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19.092013 | (sperimentale) INFORMAZIONI SETTEMBRE 2013 messaggio #1 |
BILATERALITA'
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Circolare 121/2013
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Fonte INPS: scarica| convenzione INPS ENFEA : scarica RISOLUZIONE
n°51/E 15 LUGLIO 2013
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale ENFEA Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE: scarica ![]() Circolare 87/2013
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale OPNC (Organismo paritetico Nazionale CONFAPI) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. Fonte INPS: scarica RISOLUZIONE
n°30/E 9 maggio 2013
Istituzione della causale contributo per il versamento, mediante modello F24, dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale OPNC Organismo Paritetico Nazionale CONFAPI Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE: scarica |
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15.04.2013 | (sperimentale) INFORMAZIONI APRILE 2013 messaggio #1 |
DETASSAZIONE
E'
stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013,
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(D.P.C.M.)
del 22 gennaio 2013, con le modalità di attuazione delle
misure
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
nel
periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo
1,
comma 481, Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
fonte Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: qui | scarica ![]() La circolare sulla
Detassazione 2013
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha definito l'ambito di applicazione del DPCM 22 gennaio 2013 con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività. fonte Ministero del Lavoro e delle Politiche Socali: qui | scarica ![]() DECONTRIBUZIONE 2012
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, il Decreto con la determinazione, per l'anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. fonte Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: qui | scarica![]() Agenzia delle
Entrate:
deducibilità analitica dalle imposte sui redditi
dell’IRAP
relativa alle spese per il personale dipendente
L'Agenzia
delle Entrate, con la circolare n. 8 del 3 aprile 2013, fornisce un
quadro relativamente alla deducibilità analitica dalle
imposte
sui redditi dell’imposta regionale sulle attività
produttive relativa alle spese per il personale dipendente - Decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 e decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.
fonte Agenzia delle Entrate: qui | |
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19.03.2013 | (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #3 | INPS:
conguaglio del contributo aggiuntivo IVS 0,50% ex lege n. 297/1982 L'INPS, con il messaggio n. 3678 del 1° marzo 2013, comunica che, fermo restando quanto affermato nella circolare n. 151/2012, al fine di semplificare il complesso degli adempimenti che fanno capo ad aziende ed intermediari, le differenze di TFR – divenute tali a seguito dell’effettiva fruizione da parte delle aziende dello sgravio contributivo per gli anni 2010 e/o 2011 anche sul contributo 0,50% ex lege n. 297/1982 - potranno essere versate al Fondo di Tesoreria, per la prima volta, nel corso del corrente anno, entro il 16 giugno. A regime, il versamento dovrà intervenire nell’anno in cui i datori di lavoro fruiscono effettivamente dell’incentivo, ancorché lo stesso si riferisca a somme erogate in relazione a previsioni contrattuali che riguardano annualità precedenti. fonte: INPS ![]() L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla responsabilità solidale dell’appaltatore, così come prevista dall'articolo 13-ter del Decreto Legge n. 83 del 2012 (c.d. "Decreto Crescita"). la circolare n. 2 del 1° marzo 2013 fonte: Agenzia delle entrate ![]() Qualsiasi forma di apprendistato (professionalizzante, ad alta formazione, per il diritto – dovere all’istruzione e formazione, ex lege n. 196/1997) prevista dal nostro ordinamento “gode” dei medesimi incentivi che, per chiarezza di esposizione possono così sintetizzarsi, a prescindere dalle modalità di svolgimento del rapporto contrattuale: Incentivi di natura contributiva L’art. 1, comma 773, della legge n. 296/2003 ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro usufruiscono, in via generale, di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali cui, ovviamente, va sommata quella a carico del giovane, pari al 5,84%, per cui il totale complessivo è pari al 15,84%. Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di addetti inferiore a nove l’aliquota complessiva a loro carico è ridotta per i primi due anni rispettivamente all’1,5% ed al 3%, restando fermo il livello del 10% per i periodi contributivi maturati dopo il secondo anno. Il riferimento al numero pari o inferiore alle nove unità (il computo va fatto sull’impresa complessivamente considerata e non sulle singole unità) fa sì che, ai fini del calcolo debbano essere compresi (circolare INPS n. 22/2007): a) i dirigenti; b) gli assunti con contratto a tempo indeterminato; c) gli assunti con contratto a tempo determinato; d) i lavoranti a domicilio; e) i lavoratori a tempo parziale, in proporzione all’orario svolto (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000); f) i lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ecc.) vanno esclusi dal computo nell’ipotesi in cui vengano computati i loro sostituti. g) i lavoratori intermittenti vanno computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente prestato nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003) Sono esclusi dal computo numerico: a) gli apprendisti; b) gli assunti con contratto di inserimento o reinserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003; c) gli assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; d) i lavoratori somministrati dalle Agenzie del Lavoro; e) i lavoratori assunti dopo essere stati addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità, come previsto dall’art. 7 del D.L.vo n. 81/2000; Le agevolazioni contributive, una volta riconosciute, sono mantenute anche se il numero dei dipendenti supera la soglia delle nove unità. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva del 10% viene riconosciuta per i dodici mesi successivi: ovviamente, la prosecuzione del rapporto deve essere con la qualifica (o la qualificazione) ottenuta con l’apprendistato e non con una qualifica diversa, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15055 del 22 giugno 2010. Per completezza di informazione è opportuno ricordare come la Corte Costituzionale con sentenza n. 169 del 28 novembre 1973 abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali nella parte in cui esclude gli apprendisti dalla applicabilità nei loro confronti degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13. La Consulta ha precisato che “la dichiarazione di illegittimità va limitata al solo licenziamento effettuato nel corso del rapporto di apprendistato, giacchè, una volta che questo si sia esaurito, il datore di lavoro resta libero di assumere o meno l’ex apprendista e di stringere con lui un normale rapporto di lavoro o di dare la disdetta ai sensi dell’art. 2118 c.c.”. Aggiornamento dovuto all'articolo 22, comma 1, della c.d. Legge di Stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 2011) a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Fino al 31 dicembre 2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%). L’utilizzazione della parola “sgravio” sembrerebbe far presumere, ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro e dell’INPS, un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008 quando si sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti fosse il frutto di una politica finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre assunzioni (v. lavoratori in mobilità) ove è richiesto il DURC e l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente, della contrattazione di secondo livello. Per il calcolo numerico dei dipendenti si ritiene opportuno ricordare come in passato (e si ritiene anche oggi) debbano essere esclusi i soggetti in forza con contratto di apprendistato, con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati o i lavoratori assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno considerati “pro – quota” (art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti con lavoro intermittente in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre (art. 39 del D.L.vo n. 276/2003).. La disposizione non sembra trovare applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 Incentivi di natura economica L’apprendista può essere retribuito (art. 53 del D.L.vo n. 276/2003) per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione anche con due livelli stipendiali inferiori a quelli di “approdo”. C’è da osservare, tuttavia, come alcuni contratti collettivi, soprattutto per talune qualifiche, abbiano previsto un percorso di avvicinamento al livello massimo, attraverso scatti intermedi (magari di un livello a “metà percorso”) o, in altri casi, soprattutto per le qualifiche a più basso contenuto professionale, l’abbassamento di un solo livello. Su tale quadro normativo di riferimento è intervenuta, con l’art. 2, comma 155, della legge n. 191/2009, una possibile ulteriore novità: la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire, nel rispetto dell’anzianità di servizio, una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare, secondo un “modus” già presente, in passato, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 2003, e conservato in alcuni CCNL (es. edilizia del settore artigiano). Incentivi di natura normativa Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano (per tutta la durata della tipologia) nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999 essi non sono presi in considerazione. Ovviamente ci sono delle eccezioni che, però, debbono essere previste da disposizioni imperative: è il caso, ad esempio, dell’art. 1 della legge n. 223/1991 il quale, nel calcolo medio della base numerica necessaria per la verifica dell’ampiezza aziendale, ai fini dell’applicazione della normativa sulla cassa integrazione guadagni straordinaria o dei contratti di solidarietà difensivi del settore industriale, ricomprende gli apprendisti, pur escludendoli dal beneficio. Un ulteriore incentivo di natura normativa può anche considerarsi quello offerto dal Ministero del Lavoro circa il limite massimo di assunzione : esso è stato fissato in 29 anni e 364 giorni (e non al compimento del ventinovesimo anno di età), sicchè un contratto di apprendistato può, legittimamente, iniziare alle soglie dei trenta anni e concludersi magari, dopo quattro anni. Tra gli incentivi di natura normativa possono, in un certo senso, ricollegarsi anche le norme (art. 49, comma 5 ter, del D.L.vo n. 276/2003) che consentono, a determinate condizione, alle aziende di poter far svolgere la formazione, senza alcuna contribuzione pubblica, all’interno della propria struttura o in una struttura sotto il loro controllo, nel rispetto della contrattazione collettiva. Questa disposizione, tuttavia, è stata parzialmente dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 176/2010, nella parte in cui non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome che in materia di formazione professionale hanno una loro competenza costituzionale primaria. Incentivi di natura fiscale Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP. Fonte: dplmodena |
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12.03.2013 | (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #2 | 1) Il
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, con la circolare n. 12 del 11 marzo 2013,
fornisce chiarimenti in merito all’applicazione
dell’Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione, in attuazione dell’art.73, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni.![]() 2) benefici contributivi e
assunzione ex dipendente interpello n. 9 del 8 marzo 2013
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito in
merito alla disciplina delle agevolazioni contributive concesse, in
presenza di determinati requisiti, al datore di lavoro che effettui
nuove assunzioni.
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12.03.2013 | (sperimentale) INFORMAZIONI MARZO 2013 messaggio #1 | Incentivi per
l’assunzione di lavoratori licenziati da piccole imprese:
Varato dal Ministro Fornero un decreto che prevede
l’erogazione di 190 euro mensili. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa Fornero, comunica che, in attuazione dell’impegno a suo tempo assunto in considerazione della mancata proroga, in via legislativa, dell’apposito intervento di incentivazione all’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (GMO), ha varato un decreto che prevede specifici premi per l’assunzione di tali lavoratori. In particolare, il decreto dispone l’attribuzione di un incentivo, in forma capitaria (cifra fissa mensile, riproporzionata per le assunzioni a tempo parziale), per i datori di lavoro che, nel corso del 2013, assumano a tempo indeterminato o determinato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, per GMO connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. L’importo dell’incentivo è pari a 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Il medesimo importo è corrisposto per un massimo di 6 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. L’ammissione al beneficio è gestita dall’Inps con procedura informatizzata e automatica, fino a capienza delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro. Con il provvedimento i lavoratori destinatari dell’incentivo non rischiano più di essere «spiazzati» nelle assunzioni rispetto ai lavoratori che possono essere iscritti nelle liste di mobilità, perché licenziati, con procedimento collettivo, da imprese con più di quindici dipendenti." fonte: qui |
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